Debutterà il 1° marzo 2022 il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, spettante su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
La misura sostituisce le attuali misure di sostegno alle famiglie e alla natalità e, in caso di nuovi nati, spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Il diritto al sostegno viene esteso anche, come previsto dal testo ai cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno due anni.
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
- a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
- c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- c) residenza e domicilio in Italia;
- d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.
L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:
– per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
– per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
– per ciascunfiglio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
– per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
– per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
- a) ISEE non superiore a 25.000 euro;
- b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile spetta:
- a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
Andrea Napoli, economista ed impiegato nel settore bancario
Fonte: NewSicily.